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CONDIZIONI

 

CONDIZIONI

 


  1. 1.PREMESSA, NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
    Ai sensi dell’art. 2 n. 1 D.L. 111/95 di attuazione della direttiva CEE 90/314: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti ed offerti in vendita ad un prezzo forfettario e di durata superiore alle 24 ore, ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte : a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio…(omissis)…che costituiscono parte significativa del “pacchetto turistico”. Ai sensi dell’art. 6 del suddetto decreto, il cliente ha diritto di ricevere copia del contratto di compravendita del pacchetto turistico dall’agenzia di viaggi.

  2. 2.PRENOTAZIONI
    La prenotazione si intende perfezionata al momento della conferma scritta da parte dell’organizzatore e della sottoscrizione da parte del cliente del Contratto di Viaggio ai sensi del D.L. 111/95.

  3. 3.PAGAMENTI
    All’atto della conferma della prenotazione, ovvero all’atto della richiesta impegnativa dovrà essere versato un acconto del 25% della quota di partecipazione e il costo della gestione pratica. Il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare, da parte dell’organizzatore, la risoluzione di diritto.

  4. 4.QUOTE DI PARTECIPAZIONE
    Il prezzo del pacchetto è determinato dal contratto, con riferimento a quanto indicato nel catalogo o programmi fuori catalogo, in base al corsi dei cambi ed alle tariffe dei vettori in vigore al momento della stampa. I contratti stipulati potranno subire variazioni fino a 20 giorni prima della partenza in conseguenza di variazioni dei tassi di cambio, dei costi di trasporto, incluso il carburante, delle tasse aeroportuali o governative. Se l’aumento eccede il 10%, il cliente avrà facoltà di recedere dal contratto senza alcuna penale, purchè ne dia comunicazione scritta entro 48 ore dal ricevimento dell’avviso di aumento. In caso di recesso il cliente avrà diritto solo ed esclusivamente al rimborso delle quote versate.

  5. 5.MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO PRIMA DELLA PARTENZA
    Qualora il pacchetto venga annullato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del cliente, questi ha diritto di riacquisire la somma pagata o in alternativa di godere di altro pacchetto sostitutivo proposto. Il cliente potrà esercitare i diritti di cui sopra anche nel caso di annullamento per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. Modifiche significative del pacchetto o di un elemento essenziale del medesimo prima della partenza sono sottoposte ad accettazione espressa del cliente; entro 48 ore dalla notifica delle variazioni, in mancanza di comunicazione scritta, la proposta dell'organizzatore si intende accettata. In caso di mancata accettazione il cliente potrà recedere dal contratto senza applicazione di penale.

  6. 6.MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
    Qualora, dopo la partenza, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non possa essere effettuata, l’organizzatore predisporrà adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, oppure rimborserà quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. Qualora non sia possibile adottare alcuna soluzione o il cliente non accetti per serio e giustificato motivo, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo un mezzo di trasporto per il ritorno al luogo di partenza o altro pattuito e restituirà la differenza del costo tra le prestazioni previste e quelle effettuate.

  7. 7.RECESSO DEL CLIENTE
    Qualora il recesso avvenga fuori dalle ipotesi di cui ai punti 4 e 5, il cliente sarà tenuto al pagamento della quota di gestione pratica + le seguenti penalità sulla quota di partecipazione:
    - 10% fino a 30 giorni prima della partenza
    - 30% da 29 a 14 giorni prima della partenza
    - 75% da 13 a 3 giorni prima della partenza
    Nessun rimborso spetta oltre tali termini o a chi non si presenta alla partenza o interrompe il viaggio.
    Le somme sopraindicate dovranno essere corrisposte anche da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti richiesti.

  8. 8.SOSTITUZIONI
    Il cliente può cedere il contratto ad un terzo, dandone comunicazione scritta all’organizzatore di viaggio o al venditore entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, indicando le generalità del cessionario, a condizione che questi soddisfi tutte le condizioni ed i requisiti per la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico passaporto, visto, certificati sanitari). Per la cessione verranno addebitati gli importi equivalenti alle spese di gestione pratica, oltre le eventuali spese per procedure d’urgenza. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente obbligati per il pagamento del prezzo del pacchetto turistico e delle spese derivanti dalla cessione. I regolamenti di alcuni servizi non prevedono la possibilità di cessione o rimborso, pertanto l’organizzatore non sarà responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte di terzi fornitori di servizi

  9. 9.RECLAMI
    Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal cliente senza ritardo affinchè l’organizzatore di viaggio o il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il cliente può altresi, sporgere reclamo entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

  10. 10.REGIME DI RESPONSABILITÀ
    La responsabilità dell’organizzatore di viaggio non può in nessun caso eccedere i limiti previsti dalle leggi sopra citate .
    L’agente di viaggio (venditore) presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico, non risponde
    in alcun caso delle obbligazioni nascenti dalla organizzazione del viaggio, ma risponde esclusivamente delle obbligazioni
    nascenti nella sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti dalle leggi e convenzioni sopra citate. E’ esclusa in ogni caso la responsabilità dell’organizzatore e del venditore qualora l’inadempimento lamentato dal cliente dipenda da
    cause imputabili al cliente stesso, ovvero imputabile a terzi, ovvero sia dovuto a caso fortuito od a forza maggiore.
    L’organizzatore di viaggio, inoltre, non è responsabile del mancato utilizzo dei servizi dovuti a ritardi o cancellazioni dei
    vettori aerei, marittimi e terrestri. L’organizzatore non è responsabile per danni eventualmente derivanti da prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, ovvero che derivino da iniziative autonome assunte dal cliente nel corso dell’esecuzione del viaggio.

  11. 11.OBBLIGO DI ASSISTENZA
    L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al cliente imposte dal criterio di diligenza professionale
    esclusivamente con riferimento agli obblighi a proprio carico. L’organizzatore e il venditore sono esonerati dalle proprie responsabilità quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al cliente o e dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

  12. 12.FONDO DI GARANZIA
    Ai sensi dell’art. 21 D. L. 17 marzo 1995 n. 111 è stato istituito un Fondo di Garanzia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui possono usufruire tutti i viaggiatori, in caso di insolvenza o di fallimento del vettore o dell’organizzatore di viaggio, per il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio in caso di viaggio all’estero: Le modalità di funzionamento di tale Fondo di Garanzia sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero del Tesoro. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della legge 269/98: “la legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”

 

 

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